Art. 4.
(Commissione tecnica per la tutela degli equini).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica per la tutela

 

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degli equini, composta da nove membri, dei quali:

          a) un rappresentante nominato dal Ministro della salute, che la presiede;

          b) un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) un rappresentante dell'UNIRE;

          e) due rappresentanti delle federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          f) tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative per la tutela degli animali.

      2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 sono nominati dal Ministro della salute, all'interno di una rosa di candidati proposta dalle organizzazioni interessate.
      3. I membri della commissione tecnica durano in carica due anni e il loro incarico è rinnovabile.
      4. La commissione tecnica si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del presidente, e ha compiti di attuazione della presente legge e di vigilanza sulla sua applicazione.
      5. La commissione tecnica trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione della presente legge ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata da proposte su eventuali interventi da realizzare.